Sciarroni M.
Comunicazione e legislazione degli integratori alimentari
Il settore salutistico e del benessere psico-fisico è sempre più proiettato verso la ricerca di un’alimentazione corretta ed equilibrata. È ormai un dato incontrovertibile l’efficacia benefica di taluni prodotti alimentari, i quali svolgono un’azione di prevenzione in grado di migliorare lo stato di salute e di ridurre il rischio di malattie. In virtù di ciò i consumatori sembrano rivolgere maggiore interesse alla qualità degli alimenti e, inoltre, prestare particolare attenzione alle campagne educative e formative promosse dagli enti preposti. Tutto questo, però, risulta disatteso da stili di vita caotici e frenetici, caratterizzati da tendenze a mangiare in modo disordinato e veloce, scarsa cultura alimentare, poca conoscenza dei criteri di conservazione e di cottura degli alimenti. Vengono, così, ad essere trascurati i necessari apporti nutrizionali per l’organismo.
Si aggiungono, altresì, le abitudini sedentarie che, associate ai ritmi di vita stressanti, comportano il rischio di una maggiore esposizione a malattie quali l’ipertensione, il diabete, l’obesità.
Gli integratori alimentari costituiscono “una fonte concentrata di sostanze” quali le vitamine, i minerali, gli aminoacidi, le fibre che possono migliorare le condizioni di salute, ridurre il rischio di sviluppare malattie, nonché rafforzare i sistemi immunitari. Deve essere precisato che l’utilizzo di tali prodotti non può prescindere dal consiglio del professionista sanitario e, comunque, non dovrebbero essere assunti per periodi di tempo troppo lunghi. In merito alla disciplina degli integratori alimentari trova applicazione la Direttiva 2002/46/CE, con la quale il legislatore Europeo ha inteso sia riavvicinare e armonizzare le legislazioni degli stati membri in relazione a tali prodotti, e sia assicurare un maggiore livello di tutela della salute. Al contempo ha imposto che gli integratori abbiano un’etichettatura chiara e trasparente, affinché giungano ai consumatori informazioni adeguate e appropriate. La suindicata Direttiva è stata recepita in Italia attraverso il D.lgs 169/2004, il quale ha puntualizzato il ruolo e lo scopo degli integratori, mostrando grande interesse proprio per l’etichettatura e per le indicazioni presenti nella stessa. Si segnala la presenza di numerose circolari del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali relative alle problematiche riconducibili a possibili reazioni contrarie durante l’assunzione di integratori che non siano segnalate in etichetta.
Dopo un breve excursus relativo alla normativa applicabile agli integratori alimentari, in particolare sulla definizione di integratore alimentare, si sono tracciate le differenze con i medicinali e con i prodotti dietetici. In seguito si è focalizzata l’attenzione sulle tecniche di informazione e di commercializzazione al fine di verificare l’effettività della tutela del consumatore.
Claim nutrizionali e salutistici: tra informazione e pubblicità
La crescente attenzione da parte dei consumatori negli acquisti dei prodotti alimentari ha fatto emergere la rilevanza del rapporto intercorrente tra la pubblicità e l’informazione. La pubblicità, infatti, è ormai divenuta un utile strumento di comunicazione e, talvolta, anche l’unico mezzo in grado di informare e di indirizzare verso scelte consapevoli. Risulta pertanto necessario che i claim pubblicitari siano chiari e veritieri al fine di consentire al consumatore di ottenere prodotti sicuri e di usufruire di un’adeguata informazione. Tanto ciò è importante quando la pubblicità ha ad oggetto prodotti con valenza salutistica e nutrizionale.
Esistono, infatti, svariate sostanze quali vitamine, fibre, acidi grassi, oligoelementi che possono incidere nel bilanciamento e nella varietà della dieta che, per principio ormai acclarato dalla comunità scientifica, è un requisito essenziale per mantenere un buon stato di salute. Al riguardo, con il Regolamento CE 1924/2006, definito anche Regolamento Claim, il legislatore comunitario ha avvertito fortemente l’urgenza di tutelare il consumatore dalle notizie fuorvianti e prive di fondamento scientifico che enfatizzano alcune caratteristiche nutrizionali e salutistiche.
Il Regolamento costituisce la maggiore innovazione in tema di pubblicità, di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari, poiché, oltre a garantire il consumatore, è finalizzato ad armonizzare l’intera normativa, la quale è diretta all’attuazione del principio di concorrenza leale e all’eliminazione di ogni possibile ostacolo alla libera circolazione dei beni.
Le aziende, troppo spesso, utilizzano i claim nutrizionali e salutistici in maniera funzionale alle loro esigenze commerciali, esaltando determinate qualità fisiologiche dei prodotti, banalizzando talune patologie, oppure reclamizzando vanterie sulla natura e sulle proprietà di particolari sostanze. Di grande pregio l’impegno dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la cui competenza in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole permette di avviare i procedimenti sanzionatori e inibitori in tema di indicazioni nutrizionali e salutistiche contrarie alla vigente normativa. Il presente contributo esamina la disciplina legale relativa ai claim nutrizionali e salutistici, in seguito, analizza alcuni provvedimenti dell’AGCM, infine, vengono formulate alcune brevi riflessioni
sull’argomento.
L’etichetta di origine: un settore problematico
La funzione svolta dall’etichettatura dei prodotti alimentari è ormai indiscussa. Le etichette, infatti, nel rendere comprensibili le caratteristiche e le qualità degli alimenti permettono di orientare il consumatore verso scelte commerciali consapevoli. Le informazioni contenute nell’etichetta consentono, peraltro, di identificare e di differenziare gli elementi merceologici, nutrizionali e salutistici al fine non solo di soddisfare le esigenze degli acquirenti, ma anche di regolare la trasparenza e la correttezza del mercato sia interno che comunitario. La normativa sull’etichettatura risente – tuttavia – dello squilibrio esistente tra le esigenze dei consumatori e quelle dell’industria e delle imprese. La difesa della salute dovrebbe essere oggetto di primaria attenzione da parte del legislatore e delle Istituzioni; eppure, molto spesso, le ragioni degli stessi consumatori vengono sacrificate in favore degli interessi dei produttori e non di rado sembra profilarsi una maggiore sensibilità verso i costi delle imprese, piuttosto che verso la diffusione di informazioni esaustive e chiare volte alla salvaguardia della salute pubblica. Il richiamo all’origine dei prodotti destinati all’alimentazione è un tema di grande partecipazione nell’ambito del dibattito pubblico. Ciò è facilmente spiegabile dal ruolo svolto dall’indicazione del luogo di origine e di provenienza: un ruolo rilevante, posto a tutela dell’informazione dei consumatori e della lealtà degli scambi e delle transazioni commerciali. A tutt’oggi, tale indicazione viene rimessa alla discrezionalità degli stessi produttori, poiché l’obbligo di designare l’origine e la provenienza è stabilito esclusivamente nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente. Solo per alcuni alimenti, quali uova, ortofrutticoli, miele, pesce, olio vergine ed extravergine di oliva, le norme comunitarie prevedono l’obbligatorietà di citare tale indicazione in etichetta. La disciplina legale inerente l’etichettatura trova riferimento nelle fonti comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento e di attuazione, nonché nelle svariate note e circolari dei Ministeri interessati dalle realtà produttive alimentari. Di recente, degna di importanza è l’approvazione da parte della Commissione Agricoltura della Camera in sede legislativa del disegno di legge sulle “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”. La legge italiana, pur con le riserve espresse dall’Unione Europea, sancisce l’obbligatorietà dell’indicazione in etichetta del luogo di origine e di provenienza di tutti i prodotti agro-alimentari, rinviando in seguito ai successivi decreti ministeriali di attuazione, che stabiliranno le modalità a cui ogni filiera dovrà attenersi. Il presente articolo analizza la definizione di etichettatura, i suoi scopi e la relativa normativa per soffermarsi, infine, sulle problematiche riguardanti l’indicazione di origine e di provenienza.
I marchi commerciali: relazioni con l’origine e l’indicazione geografica dei prodotti alimentari
L’evoluzione del mercato, in particolare a seguito dei mutamenti nelle modalità del “ fare la spesa”, ha profondamente cambiato l’approccio del consumatore nei confronti degli acquisti dei prodotti alimentari. Infatti, in rari casi permane ancora un sistema basato sul contatto diretto tra l’acquirente-consumatore e il venditore-produttore, che fornisce in prima persona le informazioni e le garanzie relative ai propri prodotti. Gli acquisti sono ormai in gran parte rivolti verso prodotti preconfezionati e disposti sui scaffali dove vengono liberamente scelti dai consumatori, i quali hanno a disposizione svariate categorie di prodotti con caratteristiche merceologiche simili o comuni. Tale varietà di prodotti, nonché il proliferare di bollini, di marchi sugli stessi prodotti alimentari ingenera nei consumatori confusione e interrogativi riguardo la loro provenienza ed il significato di alcune diciture apposte sulle confezioni. Appare palese l’importanza dei segni distintivi, che consentono di distinguere gli operatori commerciali al fine di compiere scelte consapevoli. I segni distintivi sono la ditta, l’ insegna e il marchio. Argomento di questa breve disamina è il marchio, che risulta essere il più significativo tra i segni distintivi, poiché ad esso è affidato il compito di differenziare i prodotti provenienti dai vari imprenditori, diventando in tal modo strumento di collegamento tra gli operatori economici e la loro clientela. Le fonti normative del marchio si trovano nelle leggi nazionali, nella legislazione comunitaria e in alcune convenzioni internazionali. Dall’analisi delle predette normative emerge un dato rilevante relativo alla problematica dell’origine e della provenienza dei prodotti, in particolare sulla distinzione tra la denominazione di origine, l’indicazione geografica e il marchio collettivo. La giurisprudenza e la dottrina, infatti hanno spesso evidenziato come la tutela dei marchi commerciali sia paragonabile, pur con le dovute differenze, a quella delle DOP e delle IGP. È opportuno premettere che nell’ambito del settore agro-alimentare è fortemente avvertita la necessità dell’indicazione della provenienza dei prodotti, la quale in virtù di determinati fattori territoriali e di particolari lavorazioni è in grado di attribuire peculiari qualità al prodotto medesimo. Alla luce di ciò, di tutta evidenza risulta l’esigenza di impedire la commercializzazione di alimenti sui quali siano apposti in etichetta segni o indicazioni che possano trarre in inganno il consumatore, facendo ritenere una provenienza o un’origine rispetto ad un’altra. L’articolo prende in esame la normativa sul marchio e le sue classificazioni, e approfondisce la diversa funzione del marchio collettivo, delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, senza trascurare le possibili interazioni con le stesse. Vengono inoltre brevemente valutate le possibilità di contraffazione.
Ristorazione collettiva e commerciale: gestione delle diete
Gli stili alimentari nelle moderne società sono in continua evoluzione verso modelli diversi e sempre più innovativi. Di grande rilievo il cosiddetto “consumo fuori casa”, da intendersi come le abitudini e i comportamenti alimentari relativi ad un consumo extradomestico da parte della popolazione.
Il fenomeno legato a spuntini, a pranzi, a cene fuori casa, nonché il ricorrere a piatti già pronti ha subito negli ultimi anni un enorme incremento. La ragione di ciò è da rinvenirsi nelle esigenze di maggiore rapidità e di efficienza legate ai ritmi frenetici della vita quotidiana.
In tempi recenti il settore della ristorazione ha registrato una forte crescita, pertanto sempre di più è stata avvertita l’esigenza di garantire una sicurezza molto alta verso tutti i prodotti agro-alimentari che giungono sulle nostre tavole. Il sistema della sicurezza alimentare, che trova nel Regolamento CE 178/2002 il testo fondatore della più recente legislazione in tale materia, ha per oggetto proprio la tutela della salute dell’uomo e degli animali mediante l’obbligo di circolazione di alimenti e mangimi sani e non nocivi sul mercato. Particolare attenzione deve essere rivolta ad una serie di fattori che possono influire sulla qualità del prodotto, il riferimento è diretto a elementi quali: le origini dell’alimento, i processi produttivi, l’impiego di sostanze nocive o sospette, l’eventuale presenza di allergeni. Ben può affermarsi che la sicurezza e la qualità degli alimenti siano strettamente connesse a fattori, non più solo di tipo consumeristico, ma caratterizzati da una maggiore cura nei confronti dell’aspetto salutare dei prodotti stessi. Sempre maggiormente radicata risulta la consapevolezza che sicurezza alimentare sia patrimonio di tutta la collettività, pertanto al fine di migliorare il comparto dell’intero settore gli operatori sono chiamati ad una cooperazione sinergica e a indirizzare l’azione verso un sistema di tipo preventivo allo scopo di ottimizzare l’intera loro attività. Lo stesso legislatore nel corso del tempo ha modificato il proprio approccio nei riguardi delle tematiche alimentari, passando da una fase puramente repressiva fino a giungere all’elaborazione di un sistema basato sulla prevenzione e sull’analisi del rischio. A riprova di quanto detto la tutela della salute e degli interessi dei consumatori risultano essere due obiettivi a cui l’intero settore della ristorazione deve ispirarsi, ciò è ancora più evidente dalla numerosa attività legislativa, soprattutto Europea, volta al perseguimento dei suddetti obiettivi. L’importanza della ristorazione collettiva e commerciale al fine della promozione di stili di vita salutari è indubbia, poiché oltre a rispondere a varie esigenze sociali attraverso, ad esempio le mense scolastiche, le mense aziendali, le mense ospedaliere o delle case di riposo, nonché l’erogazione di pasti pronti di diversi tipi, ha anche scopo di favorire la conoscenza e l’informazione relative a una corretta alimentazione. Attenta cura, altresì deve rivolgersi ai soggetti affetti da patologie particolari e largamente diffuse che richiedono il rispetto di diete specifiche, ciò nell’ottica di rendere attuabili per tali soggetti le indicazioni dietetiche necessarie per le loro patologie pur consumando i pasti fuori casa.Si osserva che con il temine diete speciali sono da intendere non solo le diete sanitarie ma anche quelle che comportano restrizioni per motivi religiosi-etici, la cui erogazione deve comunque essere garantita agli utenti che le richiedono.
L’articolazione del presente lavoro è stata impostata dapprima esaminando brevemente l’aspetto normativo, poi si è effettuata un’analisi delle tipologie della ristorazione e le loro differenze, per soffermarsi, in seguito sulla gestione delle diete, in particolare di quelle speciali. Dal momento, inoltre che sempre più persone hanno esigenze dietetiche dettate da intolleranze e da allergie si è ritenuto opportuno rivolgere qualche accenno al tema dell’informazione degli allergeni e delle etichette nell’ambito della ristorazione.
Pratiche, pubblicità e comunicazioni commerciali di prodotti alimentari, con riferimenti alla tutela dell’infanzia
La tutela del consumatore negli ultimi decenni ha assunto un ruolo che si è sempre più consolidato nelle moderne società, ha altresì rappresentato il punto focale del riconoscimento del diritto dei consumatori sul fronte della legislazione interna, la quale ha recepito le politiche adottate in sede comunitaria.
L’ordinamento Italiano, per la prima volta ha riunito, attraverso l’emanazione del Codice del consumo (D.lgs 206/2005), le più importanti norme vigenti in tema di tutela dei consumatori, ciò in perfetta armonia con le disposizioni comunitarie. La ratio del Codice consiste nella tutela della effettiva libertà del consumatore al fine dell’assunzione di scelte consapevoli. Premesso che la caratteristica precipua del mercato dei consumi risulta essere la presenza delle cosiddette “asimmetrie informative” intercorrenti tra il consumatore-utente e il professionista-imprenditore, è ben chiaro che lo squilibrio tra le due parti favorisca in larga parte il professionista-imprenditore e consenta a quest’ ultimo di influenzare le scelte del consumatore-utente, il quale, infatti si orienta sulla scorta delle modalità di persuasione, delle tecniche di presentazione dei prodotti e non in base alle proprie reali necessità. L’informazione e la comunicazione pertanto sono da considerare come le linee guida fondamentali a cui fare riferimento nel campo della tutela dei consumatori, perché rivolte ad offrire all’utente alcuni canali di protezione indirizzandolo, quindi verso una scelta consapevole. Si ritiene pacificamente che attraverso delle informazioni chiare e trasparenti venga ad attuarsi l’educazione dello stesso consumatore, il quale comprendendo le logiche del mercato può migliorare e ottimizzare le proprie personali decisioni. Invero la seconda parte del Codice del consumo è dedicata alle materie dell’educazione, dell’informazione, delle pratiche commerciali e della pubblicità; in particolare si segnala per il commercio alimentare l’articolo 5, laddove viene puntualmente precisato che la sicurezza, la composizione e la qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. Primaria attenzione deve essere rivolta ai messaggi che, in quanto suscettibili di raggiungere i bambini e gli adolescenti, possano approfittare della loro ingenuità e della loro credulità, ovvero li metta in grado di condizionare le scelte dei propri genitori, soprattutto in ordine all’acquisto di prodotti alimentari che andranno ad inserirsi nel regime nutrizionale dei medesimi bambini. Il presente lavoro, dapprima ha esaminato gli obblighi informativi generali, di seguito si è soffermato sulla correttezza delle pratiche, delle comunicazioni e delle pubblicità commerciali, con maggiore attenzione alla funzione dei messaggi pubblicitari e delle pratiche commerciali indirizzate all’infanzia, le quali risultano sempre più spesso ingannevoli e poco salutari.
Appalti pubblici della Pubblica Amministrazione, con brevi accenni alle forniture alimentari: criterio di economicità e clausole
Il settore agro-alimentare e la sua regolazione normativa risultano caratterizzati da una grande attenzione riguardo tutti gli aspetti qualitativi, economici, sociali e giuridici. Particolare importanza assume la disciplina relativa agli appalti pubblici di servizi e di forniture alimentari, visto il preminente obiettivo della salute umana e della sicurezza alimentare. Da ciò nasce l’esigenza di contemperare obiettivi di tipo economico e obiettivi di tipo sociale. La Pubblica Amministrazione può introdurre criteri sociali in materia di pubblici appalti, optando in tale maniera per una produzione più attenta alle condizioni di lavoro e al rispetto dei diritti umani lungo tutta la filiera produttiva. La stessa Amministrazione Pubblica, oltre ad essere il principale fruitore italiano in molti settori del mercato agro-alimentare è anche il maggior committente di appalti pubblici in siffatta materia, né deriva che l’amministrazione con una mirata politica di acquisti può assumere un ruolo regolatore nelle politiche sociali. Ciò con particolare riferimento a categorie di determinati lavoratori svantaggiati. A tale proposito il quadro normativo non può prescindere dal recepimento italiano delle Direttive Comunitarie sugli appalti pubblici, le quali espressamente prevedono, in perfetta linea con la giurisprudenza della Corte Europea, l’integrazione di elementi di tipo sociale nelle varie fasi dell’appalto. Premesso che tutta l’attività contrattuale dei soggetti tenuti all’applicazione di quanto disposto ai sensi del Codice Appalti pubblici, (d.lgs 163/2006) deve essere improntata alla qualità delle prestazioni, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, altresì riguardo all’af¬fi¬damento vengono in rilievo i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità con le specifiche modalità indicate dal Codice. Scopo del lavoro è stata, dapprima l’analisi dell’operatività del principio di economicità, poi delle normative che consentono di attribuire rilievo alle clausole sociali, primaria attenzione è stata dedicata alla partecipazione ai singoli appalti ai lavoratori svantaggiati.
FOSAN