Lo Statuto

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

La "Fondazione per lo studio degli alimenti e della nutrizione - FoSAN" è un'associazione senza fini di lucro, costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile. L’Associazione ha sede in Roma. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione viene stabilito l’indirizzo dell’Associazione.

Art. - 2 - Scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.
L’Associazione si propone di formare e sviluppare, con adeguato fondamento scientifico e rigore critico, gli studi , le ricerche, le inchieste nel campo degli alimenti, dell’alimentazione e della nutrizione e in particolare si propone di :
- Sviluppare e diffondere le conoscenze nel campo degli alimenti e dell’alimentazione;
- promuovere e favorire iniziative per la preparazione e specializzazione di tecnici e di esperti nel campo scientifico, tecnico e tecnologico, di controllo della qualità della produzione degli alimenti e dell’alimentazione.
L’Associazione attua lo scopo di cui sopra:
a) realizzando inchieste studi e ricerche nel campo degli alimenti e dela alimentazione.
b) mediante l’organizzazione di seminari, convegni, tavole rotonde a carattere sia regionale che nazionale ed internazionale;
c) curando la pubblicazione di monografie, libri, e pubblicazioni scientifiche su periodici sia propri che di propria fiducia.
d) promuovendo e assegnando borse di studio e di profitto nel settore universitario, a favore tanto di studenti che di docenti, di ricercatori e di partecipanti a corsi normali o di specializzazione;
e) coordinando, se necessario, la propria attività con Centri e/od enti già operanti nel settore o aventi alcune delle finalità indicate nel presente articolo;
f) convenzionandosi, anche mediante l’acquisizione di partecipazioni, con Enti, Società, Associazioni Culturali, Università ed altri Istituti o Scuole sia nazionali che esteri per svolgere i propri compiti istituzionali.
g) L’associazione potrà inoltre fornire consulenze ad imprese ed ad enti pubblici e privati, ed effettuare studi e ricerche su commissione o in convenzione con gli stessi; tali attività non dovranno essere in contrasto con gli scopi della Associazione ne in alcun modo condizionarne l’indipendenza scientifica.
Le forme e le modalità attraverso le quali realizzare, con graduale progressione ed estensione, le finalità della associazione sono determinate e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le direttive indicate dall’assemblea.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Soci

1. L'Associazione è composta dai
- Soci fondatori
- Soci d’onore
- Soci sostenitori
- Soci operativi
- Soci aderenti
2. I soci fondatori sono quei soci che hanno partecipato all’atto ricognitivo della Associazione, impegnandosi a collaborare in modo attivo e continuativo con l’associazione.
3. La qualifica di socio d'onore è attribuita dall'Assemblea su proposta unanime del Comitato scientifico a persone che si siano contraddistinte per meriti eccezionali nel campo degli studi sulla scienza dell’alimentazione o in discipline affini o complementari.
4. La qualifica di socio sostenitore e' attribuita dall'Assemblea agli enti pubblici e privati e ai privati individui che versino all'Associazione un significativo contributo periodico o una tantum.
5. I soci operativi sono quei soci che si impegnano a collaborare in modo attivo e continuativo con la Associazione. Essi sono ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere ratificata dalla prima assemblea utile.
6. I soci aderenti sono tutti coloro che sono interessati alla realizzazione dei fini dell'Associazione, che chiedono di parteciparvi. Essi sono ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere ratificata dalla prima assemblea utile.

Art. 5 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde in caso di:
a) scioglimento dell'Associazione;
c) dimissioni comunicate con lettera raccomandata al Presidente;
d) mancata partecipazione alla vita della Associazione;
e) mancato versamento della quota annuale.
b) decesso del socio;
Il Consiglio di Amministrazione accerta il verificarsi di una delle cause di perdita della qualità di socio.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti.
I soci sono tenuti a versare una quota annuale, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Non sono tenuti al versamento delle quote di adesione e delle quote annuali i soci d’onore ed i soci sostenitori.

Art. 7 - Patrimonio

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili e di diritti dei quali l'Associazione attualmente sia titolare o acquisti in seguito la titolarità, nonché dalle quote versate dai soci, da lasciti, contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di enti e di privati.

In particolare il periodico trimestrale “Rivista di Scienza dell’alimentazione” Journal of food Science and Nutrition , Aut trib di Roma n. 14418 del 10 marzo 1972 isc registro stampa n 1364/84 ISSN11128-7969, costituisce patrimonio inalienabile della Associazione.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci
b) il Consiglio di amministrazione
c) il Presidente
d) il Consiglio scientifico
e) il Collegio dei revisori dei conti

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci, fondatori, d'onore, sostenitori, operativi ed aderenti.
2. I soci sostenitori, che siano persone giuridiche, potranno partecipare all'Assemblea a mezzo del legale rappresentante o di un suo delegato.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro undici mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e provvede all'approvazione del bilancio annuale, alla determinazione delle direttive per l'attività dell'Associazione, alla elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori ed a quant'altro venga comunque sottoposto al suo esame dagli Organi dell’Associazione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di amministrazione ogniqualvolta questo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta il Comitato scientifico o almeno un decimo dei soci con domanda motivata e sottoscritta.
5. L'avviso di convocazione, con l’ordine del giorno, deve essere inviato ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci. La seconda convocazione può avere luogo purché siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione; in questo caso l'Assemblea e' validamente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti.
7. Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di altro socio munito di delega. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
8. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi.
9. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza di ambedue, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e, se necessario, uno scrutatore.
11. Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano. Saranno fatte invece per scrutinio segreto quando si procede alla elezione delle cariche sociali o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci presenti o rappresentati.
12. Le adunanze e le deliberazioni delle assemblee debbono constare da un verbale sottoscritto dal segretario e dal Presidente. Ove vengano trattate questioni di modifiche dello statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art. 10 –Consiglio di amministrazione

1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri. La determinazione del numero dei membri spetta all’Assemblea ordinaria che provvede alla elezione. Almeno i due terzi dei componenti del Consiglio d’Amministrazione devono essere scelti fra i soci fondatori e i soci operativi.
2. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Venendo, per qualsiasi motivo, a mancare uno o più membri, il Consiglio provvede alla sostituzione. Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.
4. L’organo amministrativo provvede all'amministrazione dell'Associazione.
5. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al Vice Presidente, ed eventualmente ad un altro componente il Consiglio, anche disgiuntamente tra loro, i poteri che ritiene opportuni in relazione agli affari e alle operazioni dell’Associazione.
6. L’organo amministrativo provvede alle nomine delle funzioni responsabili della redazione della “Rivista di Scienza dell’Alimentazione” e delle altre iniziative gestite dalla Associazione
7. Per il compimento di singoli atti o categorie di atti possono essere conferiti mandati ed incarichi anche a terzi.
8 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente una volta ogni anno, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne abbia ricevuto richiesta scritta da uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto è palese e non può essere dato per rappresentanza. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio debbono constare da un verbale sottoscritto dal segretario e dal Presidente.
9. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al solo rimborso delle spese. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire il compenso spettante agli Amministratori incaricati di particolari funzioni.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno e ne coordina i lavori. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i compiti a lui spettanti sono svolti dal Vice Presidente.
3. Il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente sono autorizzati ad adottare provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio.

Art. 12 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
2. La rappresentanza dell’Associazione può altresì essere conferita ad un Consigliere, in relazione agli affari delegatigli dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 9, comma 6.

Art. 13 - Esercizio sociale. Bilancio.

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di amministrazione redige il bilancio sociale e lo mette a disposizione dei soci presso la sede amministrativa dieci giorni prima della Assemblea dei Soci.
3. Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere destinati per intero al fondo di riserva indivisibile.
4. E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

Art. 14 – Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Consiglio Scientifico, composto di tre o più componenti scelti fra gli studiosi della scienza dell’alimentazione o discipline affini o complementari. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati anche componenti del Consiglio Scientifico. I membri del Consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere rinominati. La nomina del Consiglio Scientifico viene ratificata dall’assemblea in occasione della prima riunione della stessa.
2. Venendo, per qualsiasi motivo, a mancare uno o più membri, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla sostituzione. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.
3. Il Consiglio Scientifico elegge nel suo seno un presidente
4. Il Consiglio scientifico stabilisce l'orientamento e il carattere delle ricerche e svolge i compiti di consulenza scientifica su tutte le attività dell'Associazione. Il Consiglio d’Amministrazione raccolte le proposte fatte dal Consiglio Scientifico, definisce il programma delle ricerche ed altre attività della associazione e designano gli studiosi che dovranno realizzarle. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un eventuale compenso, anche sotto forma di gettoni di presenza, da attribuire ai membri del Consiglio Scientifico.

Art. - 15 – Comitato Scientifico della Rivista di Scienza dell’Alimentazione

La qualità della “ Rivista di Scienza dell’Alimentazione – Journal of food Science and Nutrition” è garantita da un Comitato Scientifico.
Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Scientifico della Associazione, nomina i membri del Comitato Scientifico della Rivista e ne stabilisce il numero. I membri del Consiglio Scientifico della Associazione sono componenti di diritto del Comitato Scientifico della Rivista.

Art. - 16 - Collegio dei revisori dei conti

1.L’Assemblea, se lo ritiene opportuno, può nominare il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti, eletto dall'Assemblea, si compone di un presidente e di due revisori effettivi.
3. Il presidente è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
4. I revisori, che possono essere anche non soci, durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
5. L'Assemblea determina i compensi dei revisori.

Art. 17 - Altre norme

L'Associazione è retta dalle norme contenute nel presente statuto; per quanto quivi non previsto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile sulle associazioni.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione

1. Qualora lo scopo dell'Associazione risultasse non più attuabile, l'Associazione potrà essere sciolta con voto favorevole dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
2. L'Assemblea delibererà anche in merito alla destinazione dei beni patrimoniali rappresentati dal fondo residuo.
3. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, su deliberazione dell'Assemblea, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito, se necessario, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 

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